Visto

I cittadini provenienti da Paesi dai quali occorre il visto di ingresso per entrare in Italia possono iscriversi e frequentare un corso purché abbiano un visto per TURISMO (per soggiorni fino ad un massimo di 90 giorni) o per STUDIO (indispensabile per periodi che superano i 90 giorni).

Prima di procedere all’iscrizione a uno dei nostri corsi, Vi preghiamo di contattare la rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana più vicina al Vostro luogo di residenza per avere informazioni precise e aggiornate. Di seguito indichiamo i requisiti indispensabili per poter iniziare la pratica di richiesta del visto.
Vi ricordiamo inoltre che il visto non è considerato un diritto bensì una “concessione” e che pertanto il suo rilascio è a discrezione delle singole rappresentanze consolari, che si riservano il diritto di richiedere documentazione integrativa oltre a quella standard.

In caso di rifiuto del visto, il Consolato deve darne motivazione scritta all’interessato insieme alle informazioni su come fare ricorso. La motivazione deve essere tradotta in una lingua comprensibile dall’interessato o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

In alcuni Paesi i tempi necessari per ottenere il visto sono spesso lunghi, per questo è consigliabile rivolgersi ai Consolati al più presto possibile.

Il visto per TURISMO può essere rilasciato non solo da un Consolato d’Italia, ma anche da una Rappresentanza Consolare di un qualsiasi Paese che abbia aderito al trattato di Schengen (Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Grecia) ed è valido per soggiornare in tutti questi Paesi, indipendentemente da quale sia il Paese che lo ha rilasciato. Il visto per STUDIO può essere rilasciato soltanto dal Consolato d’Italia (o dalla Sezione Consolare dell’Ambasciata d’Italia) competente per territorio nel Paese di residenza del richiedente.

I Paesi soggetti ad obbligo di visto sono i seguenti:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d’Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Per altri Paesi, come ad esempio:
Giappone, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Brasile, Argentina, Messico, Venezuela, Bolivia, Cile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Savador, Guatemala, Honduras, Islanda, Israele, Malesia, Cipro, Andorra, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Croazia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Singapore, non esiste l’obbligo di richiedere il visto di ingresso per motivi di turismo per periodi di soggiorno fino a 90 giorni.

In ogni caso, anche se non c’è bisogno di visto, per evitare problemi con le Questure, accertatevi sempre che sul vostro passaporto venga apposto il timbro con la data al momento dell’ingresso in Italia dalla Polizia di Frontiera italiana.

Condizione indispensabile per la richiesta del visto di ingresso in Italia, sia per turismo che per studio, è la dimostrazione di avere i mezzi economici sufficienti a trascorrere in maniera autonoma il periodo di soggiorno in Italia richiesto.

A questo proposito il Ministero dell’Interno ha stabilito la seguente “Tabella per la determinazione dei mezzi di sussitenza minimi richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale per turismo”.

I documenti normalmente richiesti dale autorità consolari sono:
1. Passaporto con validità superiore di almeno 3 mesi (per alcuni Paesi è richiesta la validità superiore a 6 mesi) a quella del visto richiesto
2. Biglietto aereo (o di altro mezzo di trasporto) di andata e ritorno ovvero la prenotazione del volo.
3. Dimostrazione del possesso di mezzi finanziari sufficienti al sostentamento durante la permanenza in Italia, secondo i parametri sopra specificati.
Il richiedente, mediante appropriata documentazione (ad es. dichiarazione di lavoro, contanti, carta di credito, traveller cheques o altro), dovrà provare di trovarsi in una situazione socio-economica o in una posizione lavorativa e familiare che possa garantire il suo effettivo interesse a far rientro in Patria al termine del periodo di validità del visto.
4. Conferma di prenotazione alberghiera oppure di altra idonea soluzione abitativa.
5. Assicurazione sanitaria con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell’area Schengen.

In alcuni Paesi qualche seria agenzia di viaggi, accreditata presso i Consolati d’Italia o presso altri Stati che hanno aderito al trattato di Schengen, potrà aiutarvi a risolvere gli eventuali problemi burocratici.

Chi richiede il visto per motivi di studio dovrà inoltre:
a) Stipulare un’assicurazione medica, valida in caso di ricovero ospedaliero urgente senza limiti di spesa e di durata con l’”INA – Le assicurazioni d’Italia”.
Inoltre necessario avere anche un’assicurazione medica del proprio Paese, valida in Italia, che copra i rischi non previsti dall’assicurazione italiana.

b) Esibire documentate garanzie circa il corso da frequentare (certificato di iscrizione al corso).

Per il rilascio del visto per studio alcuni Consolati richiedono l’iscrizione ad un corso di almeno 20 ore di lezione settimanali.

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Una volta verificato di avere i requisiti minimi richiesti dalla legge e prese le necessarie informazioni al Consolato, lo studente potrà iscriversi al corso mandando alla scuola la scheda di iscrizione e versando in un’unica soluzione l’intero costo del corso prenotato (vedi Regolamento). Solo a quel punto la scuola, allo scopo di consentire l’avvio della pratica per la richiesta del visto, potrà rilasciare il certificato di iscrizione, la lettera di conferma per il corso con l’indirizzo dell’alloggio prenotato e la fattura relativa all’importo pagato.

Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio italiano. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.

In Italia la Questura non può prorogare o rinnovare i permessi di soggiorno se sul visto sul passaporto c’è scritto “non prorogabile”.

Potrete trovare maggiori informazioni sul rilascio dei visti e del permesso di soggiorno visitando i siti sottoindicati:

Mistero degli Affari Esteri

http://www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/index.htm
Indirizzi di tutte le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane nel mondo (in italiano). Nei siti di alcune Ambasciate potrete leggere le informazioni sui visti anche in lingue diverse dall’italiano.

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/stranieri/stranier.htm
Informazioni sull’ingresso in Italia e sul permesso di soggiorno (in italiano).

Si ricorda infine che entro otto giorni lavorativi dalla data di ingresso in Italia, tutti gli stranieri sono tenuti a richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della città in cui abitano.
La Segreteria della scuola fornisce assistenza per la richiesta del permesso di soggiorno.

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